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Privacy

Dirigente chiede a genitori stato vaccinale studenti primaria: si rischiano sanzioni. No a banca dati improvvisata, quando è possibile farlo

By 11 Febbraio 2022No Comments

Di Avv. Marco BaroneFacebookTwitterTelegramStampa

C’è un chiaro vuoto normativo che ha messo le scuole in difficoltà, ed è quello relativo al modus operandi sull’accertamento dello stato vaccinale degli studenti a fronte delle nuove misure previste per contrastare il coronavirus. Ancora una volta le scuole lasciate in balia di situazioni complicate, chiamate ad inventarsi misure applicative a volte a rischio di illegittimità a cui è bene prestare attenzione per evitare di incorrere in procedure sanzionatorie ed esposti al Garante per la Privacy

Pubblichiamo un modulo segnalatoci da un genitore con scopo di raccolta dati preventiva

Il contesto normativo

Partiamo dalla nota operativa del Ministero dell’Istruzione dell’8 gennaio 2022. Nota che interviene a seguito dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all’art. 4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Norma poi abrogata dal DL 4 febbraio 2022 n°5 articolo 6 che ne ha sostanzialmente ripreso il contenuto. Per il caso in esame, osserva il Ministero, “corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso”.

Dunque la scuola è tenuta a conoscere lo stato vaccinale degli studenti. Su questo c’è poco da dire. Il problema si pone sul come.

La norma attuale

Il D.L. 4 FEBBRAIO 2022, N. 5 articolo 6 così recita per la parte che ci interessa: con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni”.

Quando il Garante diceva no al controllo dello stato vaccinale degli studenti

Solo pochi mesi addietro, ovvero il 23 settembre del 2021 il Garante così si pronunciava:
L’Autorità ricorda che, secondo il quadro normativo vigente, agli istituti scolastici non è consentito conoscere lo stato vaccinale degli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, né a questi (a differenza degli universitari) è richiesto il possesso e l’esibizione della certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche. Per quanto riguarda i familiari, le amministrazioni scolastiche non possono trattare informazioni relative all’avvenuta o meno vaccinazione, ma limitarsi a verificare, mediante il personale autorizzato, il mero possesso della certificazione verde all’ingresso dei locali scolastici. L’Autorità ribadisce la necessità che vengano in ogni caso individuate modalità che non rendano identificabili gli studenti interessati, anche al fine di prevenire possibili effetti discriminatori per coloro che non possano o non intendano sottoporsi alla vaccinazione.

Gli orientamenti attuali in materia di Privacy, no ad improvvisazioni

Quanto emerso nell’audizione alla Camera  del Garante per la protezione dei dati personali, il 10 febbraio, è certamente utile per tracciare le linee di indirizzo da ottemperare in materia.

Legittimo controllare lo stato vaccinale degli studenti, ma serve il giusto equilibrio
“Il relativo trattamento di dati personali, appartenenti alle categorie particolari cui l’ordinamento accorda una tutela rafforzata, può ritenersi funzionale all’esigenza di garantire la didattica in presenza in condizioni di ridotto rischio epidemico, naturalmente in quanto e nella misura in cui sia limitato (come dev’essere) alla raccolta dei soli dati indispensabili alla verifica delle condizioni per la permanenza a scuola. Il parametro da considerare ai fini della legittimità di tale previsione è quel principio di proporzionalità sancito in via generale dall’art. 52 CDFUE per le limitazioni dei diritti fondamentali e declinato in termini di minimizzazione dall’art. 5, p.1, lett.c), Reg. Ue 2016/679, secondo cui “le deroghe e le restrizioni alla tutela dei dati personali” devono intervenire “entro i limiti dello stretto necessario”.

Va limitato al minimo indispensabile la verifica dello stato vaccinale
“Sotto questo profilo, l’esigenza di limitare al minimo indispensabile il diritto alla fruizione della didattica in presenza (sancita come modalità ordinaria di svolgimento dell’istruzione dall’art. 1, co. 1, primo periodo, del d.l. 111/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. 133 del 2021) può rappresentare, almeno in astratto- laddove naturalmente il legislatore confermi la valutazione del Governo- quella giustificazione per il trattamento dei dati sulla condizione vaccinale o di guarigione degli studenti, richiesta dalla Consulta ai fini della valutazione della ragionevolezza e proporzionalità della limitazione di diritti fondamentali, quale è il diritto alla protezione dei dati”.

Come verificare lo stato vaccinale degli studenti?

A tal fine, preferibilmente nello stesso decreto-legge o, altrimenti, in provvedimenti attuativi cui si decida di rinviare (non essendo tali misure contemplate dalla nota operativa congiunta del Ministero dell’istruzione e del Ministero della salute dell’8 gennaio 2022), andrebbe previsto che la verifica del possesso dei requisiti per l’accesso sia effettuata:

  •  per il solo periodo di sorveglianza previsto dalla legge (dieci giorni), nei confronti dei soli studenti i quali fruiscano della didattica in presenza e a questo esclusivo fine;
  • secondo modalità che assicurino la sicurezza e l’integrità dei dati, escludendo comunque l’acquisizione preventiva della relativa documentazione che deve avvenire solo al ricorrere dei presupposti normativi ed all’atto del controllo;
  • nel caso di esibizione del green pass, utilizzando esclusivamente l’App di verifica C-19 (modalità rafforzata), come del resto prevede l’art. 6 del d.l. 5/22 (e, già prima, l’art. 30, c.1, d.l. 4/22, oggi abrogato), autorizzandone l’uso anche nelle more dell’aggiornamento del dPCM di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
  • da parte personale autorizzato ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies d.lgs. 196/2003 e debitamente istruito allo scopo;
  • escludendo la conservazione della documentazione (ivi inclusa quella di esenzione da vaccinazione e quella relativa all’esito del test, secondo le previsioni di cui all’art. 6 dl. 5/22 ) e, naturalmente, ogni ipotesi di comunicazione indebita o diffusione dei relativi dati personali.

Dunque, no a controlli preventivi, ad autocertificazioni o dichiarazioni preventive no a improvvisate banca dati