Skip to main content
HACCP

Che confusione, poveri cani!

By 17 Aprile 2022No Comments

La normativa sull’accesso nei cani nei pubblici esercizi è abbastanza confusa. Vi è il Reg. 852/2004 con i suoi precetti a carattere generale, la legge di polizia veterinaria italiana, che però può presentare sostanziali diversità di trattamento a livello Comunale e recentemente è arrivata una nota del Ministero che ha complicato ancora di più le interpretazioni. Dopo un primo periodo in cui abbondavano i cartelli “Io qui non posso entrare” si è arrivati ad una generale tolleranza in molte attività, ma ora sembra si stia facendo marcia indietro.

LA LEGISLAZIONE EUROPEA

La legislazione Europea non è particolarmente specifica su questo punto, ma è piuttosto chiara:

Il Reg. 852/2004 infatti stabilisce: “Occorre predisporre procedure adeguate per controllare gli animali infestanti e per impedire agli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati (ovvero, qualora l’autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali, impedire che esso sia fonte di contaminazioni).”

Quindi per la normativa comunitaria generalmente precluderebbe l’accesso agli animali anche d’affezione ai luoghi dove sono preparati, trattati o anche solo conservati gli alimenti, da qui un logico divieto per la maggior parte delle attività alimentari senza eccezioni.

Tuttavia la seconda parte del punto introduce la possibilità di aperture dove dice: “qualora l’autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali”.

IL REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA…

In realtà una piccola complicazione sta già nel fatto che bisogna definire bene cosa si intenda per luogo pubblico. Vi sono infatti i luoghi pubblici come proprietà del demanio dello Stato (vie, piazze, ma anche uffici pubblici) e i luoghi privati aperti al pubblico (negozi, bar o ristoranti).

A livello nazionale il Regolamento di polizia veterinaria DPR 320/1954 chiede ai sindaci, in merito alla profilassi della rabbia, di prescrivere l’utilizzo di museruola e guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto. Quindi se ne deduce che i cani possono entrare tranquillamente nelle due categorie di luoghi pubblici citati purché il padrone ovviamente li accompagni e li tenga sotto il suo controllo.

…E I REGOLAMENTI COMUNALI

Visto che la gestione del divieto o meno di accesso ai luoghi e locali pubblici è sempre stata oggetto di confusione e contenziosi, nel 2010 il Ministero del Turismo e l’ANCI hanno predisposto una “ordinanza tipo” per suggerire una soluzione della questione. Nell’ordinanza si parla di “aree aperte al pubblico” ovvero dei luoghi che pur potendo essere privati sono aperti al pubblico secondo regole di accesso e limitazioni stabilite dal proprietario o gestore (e quindi anche un pubblico esercizio). Si supera così la semplice definizione di accesso in luogo pubblico (come ad esempio uffici e strutture pubbliche di proprietà del demanio statale) che poteva creare un po’ di confusione.

In linea con questa ordinanza molti comuni e regioni hanno deliberato per il libero accesso dei cani nelle aree aperte al pubblico. Ad esempio la Legge Regionale n. 20/2012 del Friuli Venezia Giulia (recentemente modificata dalla Legge Regionale n. 05/2015), prevede che i cani, accompagnati dal detentore, abbiano accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali (senza che il gestore possa opporre rifiuto), nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale, purché condotti con il guinzaglio e, qualora prevista dalla normativa statale, con la museruola. Da notare che nel caso del comune di Muggia non è possibile usare il guinzaglio estensibile e bisogna dotarsi anche di bottiglietta d’acqua per le deiezioni.

Il cane ovviamente, sotto responsabilità del detentore, non dovrà recare disturbo o danno ad alcuno e nel caso di accesso ai mezzi pubblici sono previsti al massimo due cani per volta sul singolo mezzo.

NON È COMUNQUE COSÌ SEMPLICE

Infatti rimane comunque il vincolo del Regolamento europeo visto all’inizio e tutt’altro che superato in quanto molto chiaro: l’accesso è vietato “dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati”.

Volendo suggerire una interpretazione cautelativa (soprattutto per l’esercente):

  • È chiaro e inequivocabile per la normativa del settore alimentare il divieto di accesso nei locali in cui avviene la manipolazione degli alimenti (ad esempio la cucina di un ristorante o il laboratorio di una pasticceria).
  • Non è vietato dalla normativa sedersi al tavolo di un ristorante in compagnia del proprio cane.
  • E’ però vietato l’accesso degli animali all’interno di supermercati (con o senza guinzaglio e museruola, in braccio oppure no) in quanto luoghi di conservazione degli alimenti.

Il comportamento in merito però è piuttosto vario soprattutto nei supermercati, dove la gestione può andare dal divieto totale di accesso ai sensi dell’applicazione letterale del Reg. 852/2004, fino all’uso del regolamento comunale specifico come grimaldello per permettere l’accesso in trasportino o perfino sul carrello. Alcuni supermercati hanno anche sviluppato dei mezzi di gestione specifica di queste esigenze del cliente e offrono carrelli appositi per il trasporto dei cani di piccola taglia gestiti e poi sanificati nel rispetto delle norme igieniche.

L’ultima parola comunque spetta eventualmente agli organi di controllo: esemplare il caso, capitato poco più di un anno fa, di un supermercato della catena Pam Panorama di Torino nel quale, in seguito a segnalazione, l’intervento degli ispettori ha portato alla obbligatoria esposizione del divieto di accesso ed al suo rispetto.

AGGIORNAMENTO 03/08/2017:

Il Ministero ha meglio specificato la sua posizione: dove i regolamenti comunali permettano l’accesso degli animali nei locali, spetta all’Operatore del Settore Alimentare introdurre tutte le misure necessarie, tramite le proprie procedure di autocontrollo, per garantire che gli animali non entrino in contatto con gli alimenti sia sfusi che confezionati. L’osa potrà “prevedere di vietare l’accesso agli animali soltanto qualora non possa gestire il rischio di contaminazione degli alimenti in altro modo“.

Leave a Reply